Art. 317
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[1]Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio e' inscritta, in apposita categoria,una somma sotto la denominazione di fondo di riserva. I comuni e le provincie che eccedono i limiti normali non possono far prelevamenti dal detto fondo, se non per provvedere a spese di carattere obbligatorio.
[2]Dev'essere altresi' inscritto in bilancio un fondo per le spese impreviste, da erogarsi soltanto per spese che abbiano carattere meramente accidentale, che per la loro entita' non richiedano uno speciale stanziamento in bilancio, che siano imposte da inderogabili necessita' e non possano essere rinviate senza evidente detrimento del pubblico servizio, e che non impegnino, con un principio di spesa continuativa, i bilanci futuri.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 15 ottobre 1960 · versione 0 su Normattiva