Art. 317
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[1]((Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio, e' iscritta, in apposita categoria, una somma sotto la denominazione di fondo di riserva. I Comuni e le Provincie che applicano eccedenze sulle aliquote massime dei tributi non possono fare prelevamenti dal detto fondo, se non per provvedere a spese di carattere obbligatorio)).33
[2]Dev'essere altresi' inscritto in bilancio un fondo per le spese impreviste, da erogarsi soltanto per spese che abbiano carattere meramente accidentale, che per la loro entita' non richiedano uno speciale stanziamento in bilancio, che siano imposte da inderogabili necessita' e non possano essere rinviate senza evidente detrimento del pubblico servizio, e che non impegnino, con un principio di spesa continuativa, i bilanci futuri.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 settembre 1960, n. 1014
33La L. 16 settembre 1960, n. 1014 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1961.
Testo vigente dal 15 ottobre 1960 al 13 giugno 1990 · versione 34 su Normattiva