Art. 33

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[1]Le borgate o frazioni di comuni, che abbiano popolazione non minore di 3000 abitanti, mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente ai pubblici servizi e che, per le condizioni dei luoghi, siano separate dal capoluogo del comune al quale appartengono, possono essere costituite in comuni distinti, quando ne sia fatta domanda da un numero di cittadini, che rappresentino la maggioranza numerica dei contribuenti delle borgate o frazioni e sostengano almeno la meta' del carico dei tributi locali applicati nelle dette borgate o frazioni.

[2]Eguale facolta' e' concessa al capoluogo di un comune che si trovi nelle condizioni suindicate, quando le sue frazioni siano naturalmente separate da esso, abbiano i requisiti per essere costituite in comune distinto e la domanda sia sottoscritta dalla maggioranza dei contribuenti del capoluogo a norma del comma precedente.

[3]Nell'applicazione del presente articolo, sia per accertare la qualita' di contribuente, sia per valutare il carico tributario, si terra' conto soltanto delle imposte riscosse mediante ruoli.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 27 marzo 1969 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art33 · fonte su Normattiva