Art. 346
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[1]Il governatorato e' retto da un Governatore, coadiuvato da un vice-governatore, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
[2]La consulta di Roma e' composta di dodici membri.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 14 gennaio 1940 · versione 0 su Normattiva