Art. 346
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[1]((Il Governatorato e' retto da un Governatore, coadiuvato da due Vice governatori. Il Governatore designa il Vice governatore che deve sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.
[2]La Consulta di Roma e' composta di dodici membri)).
Testo vigente dal 14 gennaio 1940 al 20 gennaio 1945 · versione 5 su Normattiva