Art. 84
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 23 maggio 1957. Leggi il testo vigente →
[1]I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
[2]Nulla e' innovato, per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, alle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
[3]L'amministrazione separata dei terreni assegnati ad una frazione e' affidata dal Prefetto ad un commissario, scelto, di regola, tra i frazionisti.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 23 maggio 1957 · versione 0 su Normattiva