Art. 84
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[1]I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
[2]Nulla e' innovato, per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici, alle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 17 APRILE 1957, N. 278)).
Testo vigente dal 23 maggio 1957 al 13 ottobre 2000 · versione 32 su Normattiva