Art. 9
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[1]Le condizioni previste come causa di incapacita' o di incompatibilita' per un determinato ufficio impediscono la nomina all'ufficio stesso, se preesistano, e ne determinano la decadenza, ove sopravvengano.
[2]Tuttavia la perdita del requisito della buona condotta morale o politica non e' causa di decadenza dall'ufficio, ma da' luogo all'applicazione dei provvedimenti previsti dalla legge.
[3]Qualora l'incompatibilita' riguardi soltanto il cumulo degli uffici, l'interessato ha facolta' di dichiarare, nel termine di giorni quindici dalla partecipazione dell'ultima nomina, per quale di essi intenda optare. Se l'interessato non fa la dichiarazione nel termine stabilito, decade dalla seconda nomina.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva