Art. 93
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[1]I comuni possono, nei limiti ed in conformita' della legge:
[2]1° istituire imposte di consunto, l'imposta sul valore locativo delle abitazioni, l'imposta di famiglia, quelle sul bestiame, sulle vetture pubbliche e private e sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, sulle industrie i commerci le arti e le professioni, l'imposta di patente e di soggiorno, oltre quelle obbligatorie di licenza e sulle macchine per caffe' tipo espresso, sugli animali caprini e sui cani;
[3]2° imporre la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza comunale e delle aree private gravate da servitu' di pubblico passaggio, nonche' la tassa sulle insegne;
[4]3° esercitare direttamente o dare in appalto l'esercizio con privativa dei diritti di peso pubblico e della misura pubblica e la privativa di concedere in fitto banchi pubblici, purche' tutti questi diritti non rivestano carattere coattivo; la facolta' di cui al presente numero non si estende alle zone demaniali marittime;
[5]4° imporre contributi per la costruzione e l'occupazione di gallerie nel sottosuolo stradale, contributi di miglioria e per la manutenzione delle fognature;
[6]5° riscuotere corrispettivi per il servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche;
[7]6° istituire prestazioni d'opera;
[8]7° sovrimporre alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 23 maggio 1941 · versione 0 su Normattiva