Art. 93
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[1]I comuni possono, nei limiti ed in conformita' della legge:
[2]1° istituire imposte di consunto, l'imposta sul valore locativo delle abitazioni, l'imposta di famiglia, quelle sul bestiame, sulle vetture pubbliche e private e sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, sulle industrie i commerci le arti e le professioni, l'imposta di patente e di soggiorno, oltre quelle obbligatorie di licenza e sulle macchine per caffe' tipo espresso, sugli animali caprini e sui cani;
[3]2° imporre la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza comunale e delle aree private gravate da servitu' di pubblico passaggio, nonche' la tassa sulle insegne;
[4]3° esercitare direttamente o dare in appalto l'esercizio con privativa dei diritti di peso pubblico e della misura pubblica e la privativa di concedere in fitto banchi pubblici, purche' tutti questi diritti non rivestano carattere coattivo; la facolta' di cui al presente numero non si estende alle zone demaniali marittime;
[5]4° imporre contributi per la costruzione e l'occupazione di gallerie nel sottosuolo stradale, contributi di miglioria e per la manutenzione delle fognature;
[6]5° (( Imporre la tassa per la raccolta ed il trasporto delle immondizie ed in genere degli ordinari rifiuti dei fabbricati a qualunque uso adibiti (rifiuti urbani interni)));6
[7]6° istituire prestazioni d'opera;
[8]7° sovrimporre alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 marzo 1941, n. 366
6La L. 20 marzo 1941, n. 366 ha disposto (con l'art. 26, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 1942-XX.
Testo vigente dal 23 maggio 1941 al 13 giugno 1990 · versione 6 su Normattiva