Art. 97
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[1]Le deliberazioni del Podesta', escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti gia' adottati e perfezionati con le approvazioni di legge, devono essere trasmesse in duplice copia al Prefetto, che ne accusa ricevuta.
[2]Il Prefetto munisce di visto di esecutivita' le deliberazioni che non siano soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sempreche' le riconosca regolari.
[3]In Caso contrario puo' pronunciarne l'annullamento per motivi di legittimita' o ricusarne l'approvazione per motivi di merito.
[4]Indipendentemente dal visto di esecutivita', le deliberazioni per le quali non sia richiesta speciale approvazione, autorizzazione o parere, diventano esecutive dopo trascorsi venti giorni da quello in cui sono pervenute alla Prefettura senza che questa abbia comunque interloquito.
[5]E' in facolta' del Prefetto di richiedere, quando lo ritenga opportuno, la trasmissione anche delle deliberazioni relative alla mera esecuzione di provvedimenti gia' adottati. In tal caso si applicano a dette deliberazioni le norme di cui al comma secondo, terzo e quarto del presente articolo.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 8 settembre 1937 · versione 0 su Normattiva