Art. 97
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[1]((Le deliberazioni dei Consigli comunali e delle Giunte municipali, non soggette a speciale approvazione, divengono esecutive dopo la pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio e l'invio al Prefetto, che dovra' essere effettuato entro otto giorni dalla data delle deliberazioni stesse.
[2]Nel caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili col voto espresso di meta' piu' uno dei componenti i Consigli o le Giunte.
[3]Entro venti giorni dal ricevimento, il Prefetto deve pronunciare l'annullamento delle deliberazioni che ritenga illegittime.
[4]Nel caso di mancato invio delle deliberazioni al Prefetto nel termine stabilito nel primo comma del presente articolo, le medesime s'intendono decadute)).
Testo vigente dal 1 luglio 1947 al 13 giugno 1990 · versione 16 su Normattiva