Art. 103 — T. U. 1923, art. 104
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[1]Oltre quanto e' stabilito negli articoli 105, 109 e 118, incorrono nella perdita della qualita' di elettore e di eleggibile:
[2]1° coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermita' di mente;
[3]2° i commercianti falliti finche' duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data in cui sono considerati falliti a norma dell'articolo 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;
[4]3° coloro che sono ricoverati negli ospizi di carita' e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza o delle Congregazioni di carita';
[5]4° i condannati per oziosita', vagabondaggio e mendicita';
[6]5° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quella della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;
[7]6° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;
[8]7° i condannati per delitti contro la liberta' individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del Codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsita' in giudizio, associazione a delinquere prevista dall'articolo 248 del Codice penale, prevaricazione, falsita' in monete e in carte di pubblico credito, falsita' in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsita' in atti, frodi negli incanti, per i delitti contro l'incolumita' pubblica, esclusi i colposi e quelli previsti dall'articolo 310 del Codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte, e quella prevista dai numeri 1 e 2 dell'art. 372 del Codice penale, esclusi pero' il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'articolo 405 del Codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'articolo 424 del Codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;
[9]8° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente. 9° coloro che, a norma di quanto dispone l'articolo 11 della legge 19 giugno 1913, n. 632, furono per due volte condannati per essere stati colti in istato di ubbriachezza molesta e ripugnante ovvero per delitto commesso in istato di ubbriachezza. Tale incapacita' avra' la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata o altrimenti estinta l'ultima condanna definitiva. In caso di recidiva entro il termine suddetto decorrera' un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna;
[10]10° i condannati per reato di diserzione, anche se abbiano beneficiato di qualsivoglia condono od indulto.
[11]Sono eccettuati i condannati riabilitati.
[12]((n. 11: gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale. Tale incapacita' cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della vigilanza;
Testo vigente dal 1 agosto 1926 al 5 luglio 1927 · versione 3 su Normattiva