Art. 103

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Oltre quanto e' stabilito negli articoli 105, 109 e 118, incorrono nella perdita della qualita' di elettore e di eleggibile:

[2]1° coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermita' di mente;

[3]2° i commercianti falliti finche' duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data in cui sono considerati falliti a norma dell'articolo 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;

[4]3° coloro che sono ricoverati negli ospizi di carita' e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza o delle Congregazioni di carita';

[5]4° i condannati per oziosita', vagabondaggio e mendicita';

[6]5° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quella della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

[7]6° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

[8]7° i condannati per delitti contro la liberta' individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del Codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsita' in giudizio, associazione a delinquere prevista dall'articolo 248 del Codice penale, prevaricazione, falsita' in monete e in carte di pubblico credito, falsita' in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsita' in atti, frodi negli incanti, per i delitti contro l'incolumita' pubblica, esclusi i colposi e quelli previsti dall'articolo 310 del Codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte, e quella prevista dai numeri 1 e 2 dell'art. 372 del Codice penale, esclusi pero' il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'articolo 405 del Codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'articolo 424 del Codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;

[9]8° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente. 9° coloro che, a norma di quanto dispone l'articolo 11 della legge 19 giugno 1913, n. 632, furono per due volte condannati per essere stati colti in istato di ubbriachezza molesta e ripugnante ovvero per delitto commesso in istato di ubbriachezza. Tale incapacita' avra' la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata o altrimenti estinta l'ultima condanna definitiva. In caso di recidiva entro il termine suddetto decorrera' un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna;

[10]10° i condannati per reato di diserzione, anche se abbiano beneficiato di qualsivoglia condono od indulto;

[11]Sono eccettuati i condannati riabilitati.

[12]n. 11: gli ammoniti a norma di legge ed i soggetti alla vigilanza speciale. Tale incapacita' cessa un anno dopo compiuto il termine degli effetti dell'ammonizione e della vigilanza;4

[13]n. 12: gli esercenti di cui agli art. 15 e 16 del regolamento approvato con decreto del Ministro per l'interno in data 27 ottobre 1891, n. 605, in esecuzione della legge sulla pubblica sicurezza, testo unico 30 giugno 1889, n. 6144.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 maggio 1927, n. 932

4

La L. 22 maggio 1927, n. 932, nel modificare (l'art. 6, comma 2) della L. 1 luglio 1926, n. 1194 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico comma 2) che "Per gli ammoniti e vigilati, di cui all'art. 6, secondo comma, della legge 1° luglio 1926, n. 1194, e per gli assegnati al confino di polizia l'incapacita' cessa cinque anni dopo compiuto il termine dell'ammonizione, della vigilanza o del confino".

Testo vigente dal 5 luglio 1927 al 16 dicembre 2010 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art103 · fonte su Normattiva