Art. 50T. U. 1923, art. 50

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[1]L'ufficio di presidente, di vice-presidente, di scrutatore e di segretario e' obbligatorio per le persone designate.

[2]Il vice-presidente coadiuva il presidente nell'adempimento delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento. Per autorizzazione del presidente egli puo' inoltre adempiere le funzioni di scrutatore.

[3]Quando l'impedimento del presidente o del vice-presidente si verifichi prima della costituzione dell'ufficio in condizioni tali da non permettere al primo presidente della Corte di appello la rispettiva surrogazione, deve assumerne le funzioni il sindaco od uno dei consiglieri comunali per ordine di anzianita'. Se il Consiglio comunale e' sciolto, assume tali funzioni, che sono pure obbligatorie, il sindaco o uno dei consiglieri comunali, per ordine di anzianita', dell'Amministrazione disciolta.

[4]Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di candidati, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

[5]Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di candidati, si procede per citazione direttissima.

Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 1 agosto 1926 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art50 · fonte su Normattiva