Art. 50 — T. U. 1923, art. 50
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[1]L'ufficio di presidente, di vice-presidente, di scrutatore e di segretario e' obbligatorio per le persone designate.
[2]Il vice-presidente coadiuva il presidente nell'adempimento delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento. Per autorizzazione del presidente egli puo' inoltre adempiere le funzioni di scrutatore.
[3]((Quando l'impedimento del presidente o del vice-presidente si verifichi prima della costituzione dell'ufficio in condizioni tali da non permettere al primo presidente della Corte di appello la rispettiva surrogazione, deve assumerne le funzioni il sindaco od uno dei consiglieri comunali per ordine di anzianita', e, se il Consiglio comunale e' sciolto, il sindaco od uno dei consiglieri comunali, per ordine di anzianita', dell'Amministrazione disciolta. Nei Comuni che non hanno rappresentanza elettiva assume tali funzioni il podesta', od uno dei membri della consulta municipale da lui designato, oppure altra persona scelta dallo stesso podesta' fra coloro che possiedano una delle condizioni indicate nell'art. 13 della legge elettorale politica)).
[4]Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di candidati, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.
[5]Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di candidati, si procede per citazione direttissima.
Testo vigente dal 1 agosto 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva