Art. 79

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[1]Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere redatto in doppio esemplare e deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri presenti dell'ufficio e dai rappresentanti dei candidati presenti. Il verbale viene poi immediatamente chiuso in un piego, che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio di cui all'articolo 66 e sul quale appongono la firma il presidente, almeno due scrutatori e i rappresentanti dei candidati presenti.

[2]Un esemplare del verbale viene entro il lunedi' susseguente all'elezione depositato nella segreteria del Comune, dove si e' radunata la sezione, ed ogni elettore del collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

[3]Il piego delle buste, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione al pretore; il quale, accertata l'integrita' dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la firma propria e redige verbale della consegna.

[4]Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista, di cui all'articolo 76, numero 2°, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio. Gli scrutatori ed i rappresentanti dei candidati intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.

[5]Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco del Comune, dove si e' radunata la sezione, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella segreteria; ogni elettore del collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 1 agosto 1926 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art79 · fonte su Normattiva