Art. 79

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[1]Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere redatto in doppio esemplare e deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri presenti dell'ufficio e dai rappresentanti dei candidati presenti. Il verbale viene poi immediatamente chiuso in un piego, che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio di cui all'articolo 66 e sul quale appongono la firma il presidente, almeno due scrutatori e i rappresentanti dei candidati presenti.

[2]Un esemplare del verbale viene entro il lunedi' susseguente all'elezione depositato nella segreteria del Comune, dove si e' radunata la sezione, ed ogni elettore del collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

[3]Il piego delle buste, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione al pretore; il quale, accertata l'integrita' dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la firma propria e redige verbale della consegna.

[4]((Il Pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista della votazione. Tale lista rimane depositata per quindici giorni nella cancelleria della Pretura ed ogni elettore ha il diritto di prenderne conoscenza)).

[5]((COMMA NON PIU PREVISTO DALLA L. 1 LUGLIO 1926, N. 1194)).

Testo vigente dal 1 agosto 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1926-01-17;118~art79 · fonte su Normattiva