Art. 85
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[1]Entro tre giorni da quello in cui la Camera dei deputati avra' pronunciato su ciascuna elezione, il Presidente della Camera ne da' notizia, per mezzo del Procuratore generale presso la Corte d'appello, al pretore, presso il quale sono state depositate, ai termini dell'articolo 79, le buste relative a quella elezione. Nei venti giorni successivi, il pretore e due consiglieri del Comune capoluogo del mandamento, designati dal sindaco, devono constatare l'integrita' dei sigilli e delle firme di tutti i pieghi di buste delle varie sezioni e farli abbruciare in loro presenza e in seduta pubblica.
[2]Anche di questa operazione viene redatto apposito verbale, firmato dal pretore e dai due consiglieri.
[3]Nel caso che la Camera abbia inviato gli atti dell'elezione all'autorita' giudiziaria o che siasi altrimenti promossa azione per reati elettorali concernenti l'elezione, le buste non possono venir abbruciate, se non dopo che il procedimento sia completamente esaurito.
Testo vigente dal 8 febbraio 1926 al 1 agosto 1926 · versione 0 su Normattiva