Art. 85
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[1]Entro tre giorni da quello in cui la Camera dei deputati avra' pronunciato su ciascuna elezione, il Presidente della Camera ne da' notizia, per mezzo del Procuratore generale presso la Corte d'appello, al pretore, presso il quale sono state depositate, ai termini dell'articolo 79, le buste relative a quella elezione. Nei venti giorni successivi, il pretore e due consiglieri del Comune capoluogo del mandamento, designati dal sindaco, devono constatare l'integrita' dei sigilli e delle firme di tutti i pieghi di buste delle varie sezioni e farli abbruciare in loro presenza e in seduta pubblica.
[2]((Ove il Comune capoluogo del mandamento non abbia rappresentanza elettiva, il Pretore e' assistito, nei predetti adempimenti, da due membri della consulta municipale designati dal podesta', oppure, in mancanza di essi, da due elettori del Comune parimenti designati dal podesta')).
[3]Anche di questa operazione viene redatto apposito verbale, firmato dal pretore e dai due consiglieri.
[4]Nel caso che la Camera abbia inviato gli atti dell'elezione all'autorita' giudiziaria o che siasi altrimenti promossa azione per reati elettorali concernenti l'elezione, le buste non possono venir abbruciate, se non dopo che il procedimento sia completamente esaurito.
Testo vigente dal 1 agosto 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva