Art. 1T. U. 17 gennaio 1926, n. 118, art. 1

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

Per essere elettore e' necessario di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, ne' per l'uno ne' per l'altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia italiani, possono essere anch'essi elettori, ove abbiano ottenuta la naturalita' per decreto Reale e prestato giuramento di fedelta' al Re. L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani e' regolato dalla legge 13 giugno 1912, n. 555, e successive disposizioni.

Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art1 · fonte su Normattiva