Art. 11 — T. U. 1926, art. 8; legge 17 maggio 1928, n. 1019, art. 10
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Nell'ottobre di ogni anno il podesta', a mezzo del segretario comunale, compila l'elenco di coloro i quali, essendo compresi nel registro della popolazione stabile del comune ed avendovi la residenza, hanno compiuto o compiano al 31 maggio dell'anno successivo il ventunesimo anno di eta', oppure il diciottesimo anno, se ammogliati o vedovi con prole.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 19 ottobre 1928 · versione 0 su Normattiva