Art. 11 — T. U. 1926, art. 8; legge 17 maggio 1928, n. 1019, art. 10
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((Nell'ottobre di ogni anno il podesta', a mezzo del segretario comunale, compila l'elenco di coloro i quali, essendo compresi nel registro della popolazione stabile del Comune e avendovi la residenza, hanno compiuto il ventunesimo anno o lo compiano al 31 maggio dell'anno successivo. Nel detto elenco dovranno essere compresi anche coloro che siano minori dei ventuno anni ma maggiori dei diciotto, quando risultino ammogliati o vedovi, in entrambi i casi con prole)).
Testo vigente dal 19 ottobre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 1 su Normattiva