Art. 12

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[1]Non piu' tardi del 1° novembre un estratto dell'elenco di cui all'articolo precedente, comprendente i nati nella circoscrizione dei vari tribunali, e' trasmesso al rispettivo cancelliere capo. Per gli stranieri che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e per i cittadini italiani nati all'estero, l'estratto dell'elenco e' trasmesso al cancelliere capo del Tribunale di Roma.

[2]L'ufficiale addetto al casellario giudiziario unisce per ciascun individuo compreso nell'estratto il certificato delle inscrizioni esistenti al nome della persona designata, a norma dell'art. 624 del codice di procedura penale e dell'art. 48 delle disposizioni regolamentari pel casellario giudiziario, approvate con Regio decreto 5 ottobre 1913, n. 1178.

[3]Gli estratti sono restituiti al comune non piu' tardi del 15 dicembre.

[4]Entro lo stesso termine del 10 novembre una copia dell'elenco di cui al precedente articolo e' trasmessa all'esattore comunale. Questi appone la propria firma accanto al nome di quelli fra gl'inscritti che risultino nominativamente compresi nei ruoli dei contributi sindacali a termine della legge 3 aprile 1926, n. 563, ovvero nei ruoli delle imposte dirette erariali, provinciali e comunali per una somma non inferiore a lire cento, e restituisce la copia cosi' annotata al comune non piu' tardi del 15 dicembre successivo.

[5]Entro il 15 dicembre gli uffici governativi trasmettono ai comuni delle rispettive residenze l'elenco dei dipendenti impiegati che percepiscano uno stipendio, salario o altro assegno continuativo a carico del bilancio dello Stato; le amministrazioni della provincia e degli altri enti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle provincie e dei comuni trasmettono ai comuni delle rispettive residenze l'elenco di coloro che percepiscano sul proprio bilancio uno stipendio, salario, pensione o altro assegno di carattere continuativo.

[6]Gli uffici autorizzati a rilasciare i passaporti per l'estero sono tenuti a trasmettere entro il 15 dicembre alla segreteria del comune, cui appartengono, l'elenco di coloro ai quali e' stato rilasciato il passaporto indicato nel penultimo comma dell'art. 19. Se dagli atti del comune risulti che l'emigrato sia inscritto nelle liste elettorali di un altro comune, il podesta' deve darne a questo notizia scritta.

Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art12 · fonte su Normattiva