Art. 47
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[1]La facolta' di proporre candidati spetta anzitutto alle Confederazioni nazionali di sindacati legalmente riconosciute, a termini dell'art. 41 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.
[2]Gli enti predetti propongono un numero complessivo di candidati pari al doppio dei deputati da eleggere.
[3]Il riparto di tale numero fra le varie Confederazioni e' stabilito con la tabella annessa alla presente legge.
[4]La proposta dei candidati e' fatta, per ciascuna Confederazione, dal rispettivo Consiglio generale o nazionale, regolarmente eletto e convocato a termini degli statuti.
[5]Le riunioni indette per deliberare sulle proposte dei candidati hanno luogo in Roma. Nella votazione risultano proposte le persone, che riportano maggior numero di voti.
[6]Un Regio notaro redige processo verbale della riunione e della votazione in essa avvenuta.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 29 dicembre 1933 · versione 0 su Normattiva