Art. 47
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1933 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]((La facolta' di proporre candidati spetta anzitutto alle Confederazioni nazionali di associazioni sindacali legalmente riconosciute, a termini dell'art. 41 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, modificato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 200)).
[2]Gli enti predetti propongono un numero complessivo di candidati pari al doppio dei deputati da eleggere.
[3]Il riparto di tale numero fra le varie Confederazioni e' stabilito con la tabella annessa alla presente legge.
[4]La proposta dei candidati e' fatta, per ciascuna Confederazione, dal rispettivo Consiglio generale o nazionale, regolarmente eletto e convocato a termini degli statuti.
[5]Le riunioni indette per deliberare sulle proposte dei candidati hanno luogo in Roma. Nella votazione risultano proposte le persone, che riportano maggior numero di voti.
[6]Un Regio notaro redige processo verbale della riunione e della votazione in essa avvenuta.
Testo vigente dal 29 dicembre 1933 al 9 maggio 2025 · versione 6 su Normattiva