Art. 48
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Agli effetti dell'articolo precedente nonche' della tabella annessa, s'intendono corrispondere: 1° Alla Confederazione Nazionale degli agricoltori, la Confederazione Nazionale Fascista degli agricoltori, riconosciuta col Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1804; 2° Alla Confederazione Nazionale degli industriali, la Confederazione generale Fascista dell'industria italiana, riconosciuta col R. decreto 26 settembre 1926, numero 1720; 3° Alla Confederazione Nazionale dei commercianti, la Confederazione Nazionale Fascista dei commercianti, riconosciuta col Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1803; 4° Alla Confederazione Nazionale degli esercenti imprese di trasporti marittimi ed aerei, la Confederazione Nazionale Fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, riconosciuta col Regio decreto 14 ottobre 1926, n. 1801; 5° Alla Confederazione Nazionale degli esercenti imprese di trasporti terrestri e di navigazione interna, la Confederazione Nazionale Fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, riconosciuta col Regio decreto 24 ottobre 1926, n. 1908; 6° Alla Confederazione Nazionale bancaria, la Confederazione generale bancaria Fascista, riconosciuta col Regio decreto 26 settembre 1926, n. 1719; 7° Alle Confederazioni Nazionali degli impiegati e operai dell'agricoltura; degli impiegati ed operai dell'industria; degli impiegati ed operai del commercio; degli impiegati ed operai dei trasporti terrestri e di navigazione interna; degli impiegati bancari; dei professionisti e degli artisti; rispettivamente la Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti della agricoltura; la Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'industria; la Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti del commercio; la Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna; la Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei bancari e la Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti degli intellettuali, riconosciute, tutte, col Regio decreto 26 settembre 1926, n. 1718; 8° Alla Confederazione Nazionale degli impiegati ed operai dei trasporti marittimi ed aerei, la Federazione Fascista autonoma addetti ai trasporti marittimi ed aerei, riconosciuta col Regio decreto 14 ottobre 1926, n. 1900.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 29 dicembre 1933 · versione 0 su Normattiva