Art. 48
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[1]((Agli effetti dell'articolo precedente nonche' della tabella annessa, s'intendono corrispondere:
[2]1° alla Confederazione nazionale degli agricoltori, la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, riconosciuta col R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;
[3]2° alla Confederazione nazionale degli industriali, la Confederazione generale fascista dell'industria italiana, riconosciuta col R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720;
[4]3° alla Confederazione nazionale dei commercianti, la Confederazione nazionale fascista del commercio, riconosciuta col R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1803;
[5]4° alla Confederazione nazionale degli esercenti imprese di comunicazioni marittime e di navigazione aerea, la Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea, riconosciuta col R. decreto 14 ottobre 1926, numero 1801;
[6]5° alla Confederazione nazionale degli esercenti imprese di comunicazioni terrestri e di navigazione lacuale e fluviale, la Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne, riconosciuta col R. decreto 24 ottobre 1926, n. 1908;
[7]6° alla Confederazione nazionale del credito e dell'assicurazione, la Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione, riconosciuta col R. decreto 26 settembre 1926, n. 1719;
[8]7° alla Confederazione nazionale degli impiegati ed operai dell'agricoltura, la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'agricoltura, riconosciuta col R. decreto 6 dicembre 1928, n. 2724;
[9]8° alla Confederazione nazionale degli impiegati ed operai dell'industria, la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'industria, riconosciuta col R. decreto 6 dicembre 1928i n. 27261 9° alla Confederazione nazionale degli impiegati ed operai del commercio, la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti del commercio, riconosciuta col R. decreto 6 dicembre 1928, n. 2723;
[10]10° alla Confederazione nazionale degli impiegati ed operai delle comunicazioni marittime e della navigazione aerea, la Confederazione nazionale fascista della gente di mare e dell'aria, riconosciuta col R. decreto 4 ottobre 1928, n. 2435;
[11]11° alla Confederazione nazionale degli impiegati ed operai delle comunicazioni terrestri e della navigazione lacuale e fluviale, la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti delle comunicazioni interne, riconosciuta col R. decreto 6 dicembre 1928, n. 2722;
[12]12° alla Confederazione nazionale degli impiegati del credito e dell'assicurazione, la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti del credito e dell'assicurazione, riconosciuta col R. decreto 6 dicembre 1928, n. 2725;
[13]13° alla Confederazione nazionale dei professionisti e degli artisti, la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti e dei professionisti e degli artisti, riconosciuta col R. decreto 6 dicembre 1928, n. 2721)).
Testo vigente dal 29 dicembre 1933 al 9 maggio 2025 · versione 6 su Normattiva