Art. 49
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[1]L'organo, che a norma dell'art. 47, comma quarto, fa le proposte dei candidati per ciascuna Confederazione Nazionale di Sindacati legalmente riconosciuta, e' il seguente: il Consiglio Nazionale per la Confederazione Nazionale Fascista degli agricoltori; l'Assemblea generale per la Confederazione Generale Fascista dell'industria italiana; il Consiglio Confederale per la Confederazione Nazionale Fascista dei commercianti e per la Confederazione Nazionale degli esercenti imprese di trasporti terrestri e di navigazione interna; il Consiglio per la Confederazione Nazionale Fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, e per la Federazione Fascista autonoma addetti ai trasporti marittimi ed aerei; il Consiglio generale per la Confederazione Generale Bancaria Fascista; il Congresso Nazionale per le Federazioni Nazionali dei Sindacati Fascisti dell'agricoltura; dell'industria; del commercio; dei trasporti terrestri e della navigazione interna; dei bancari; degli intellettuali.
[2]Qualora l'Organo confederale, cui spetta, a norma dell'articolo sopracitato e del presente articolo, la facolta' di proporre i candidati, sia sciolto in applicazione dell'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e non si possa ricostituire l'amministrazione ordinaria, procedera' alle proposte, entro il termine prescritto, in luogo dell'organo statutario, una speciale assemblea formata dal commissario governativo e dagli stessi dirigenti, rappresentanti e delegati delle associazioni sindacali dipendenti, delle organizzazioni e degli enti, che, secondo lo statuto della singola Confederazione, dovrebbero concorrere a costituire l'organo ordinario.
[3]Alla convocazione e votazione della speciale assemblea si applicano, in quanto sia possibile, le norme dell'articolo 47.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 29 dicembre 1933 · versione 0 su Normattiva