Art. 49
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[1]((L'organo che a norma dell'art. 47, comma quarto, fa le proposte dei candidati per ciascuna Confederazione nazionale di associazioni sindacali legalmente riconosciute e' il seguente:
[2]il Consiglio nazionale per la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori; l'Assemblea generale per la Confederazione generale fascista dell'industria italiana e per la Confederazione nazionale fascista del commercio; il Consiglio nazionale per la Confederazione nazionale fascista delle imprese di comunicazioni interne, per la Confederazione nazionale fascista della navigazione marittima ed aerea, per la Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione; il Congresso per le Confederazioni nazionali dei sindacati fascisti dell'agricoltura, dei sindacati fascisti dell'industria, dei sindacati fascisti del commercio, dei sindacati fascisti delle comunicazioni interne, della gente del mare e dell'aria; dei sindacati fascisti del credito e dell'assicurazione; il Congresso nazionale per la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti)).
[3]Qualora l'Organo confederale, cui spetta, a norma dell'articolo sopracitato e del presente articolo, la facolta' di proporre i candidati, sia sciolto in applicazione dell'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e non si possa ricostituire l'amministrazione ordinaria, procedera' alle proposte, entro il termine prescritto, in luogo dell'organo statutario, una speciale assemblea formata dal commissario governativo e dagli stessi dirigenti, rappresentanti e delegati delle associazioni sindacali dipendenti, delle organizzazioni e degli enti, che, secondo lo statuto della singola Confederazione, dovrebbero concorrere a costituire l'organo ordinario.
[4]Alla convocazione e votazione della speciale assemblea si applicano, in quanto sia possibile, le norme dell'articolo 47.
Testo vigente dal 29 dicembre 1933 al 9 maggio 2025 · versione 6 su Normattiva