Art. 53
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[1]La votazione per l'approvazione della lista dei deputati -designati ha luogo nella terza domenica successiva alla pubblicazione della lista nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[2]La votazione avviene mediante schede portanti il segno del Fascio Littorio e la formula: «approvate voi la lista dei deputati designati dal Gran Consiglio Nazionale del Fascismo,».
[3]Il voto si esprime in calce alla formula per si' e per no.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 19 ottobre 1928 · versione 0 su Normattiva