Art. 53
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[1]La votazione per l'approvazione della lista dei deputati -designati ha luogo nella terza domenica successiva alla pubblicazione della lista nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[2]La votazione avviene mediante schede portanti il segno del Fascio Littorio e la formula: «approvate voi la lista dei deputati designati dal Gran Consiglio Nazionale del Fascismo,».
[3]((Il voto si esprime in calce alla formula per si' o per no con le modalita' prescritte dall'art. 72)).
Testo vigente dal 19 ottobre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 1 su Normattiva