Art. 77 — T. U. 1926, art. 75
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[1]Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, salvo il disposto dell'articolo 86, sopra tutte le difficolta' e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullita' dei voti.
[2]Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o chi lo surroga, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva