Art. 226 c.c. — Separazione giudiziale dei beni
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1942
Collegamenti
Art. 191
… lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi. Nel caso di separazione personale…
Art. 175
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Art. 193 — Separazione giudiziale dei beni
La separazione giudiziale dei beni puo' essere pronunziata in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione. Puo' altresi' essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta…
Art. 152
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Art. 202
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 65 ------------- AGGIORNAMENTO (65) La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 19 gennaio 1987, n. 6 (in G.U. 1a s.s. 28/1/1987, n. 5) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 202, comma primo, …
Art. 173
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Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
In ordine all'art. 227 era stato proposto che si parlasse di rinunzia ai beni in comunione, anzichè di rinunzia alla comunione. Non è però sembrata accettabile la nuova formula, perchè nell'ipotesi qui considerata la comunione è già sciolta e si tratta di una rinunzia ai diritti che competono alla moglie per effetto della divisione della comunione. Si è Mantenuto quindi il testo del progetto, che riproduce quello dell'art. 1444 del vecchio codice. È stato pure proposto di non riconoscere alla moglie il diritto di rinunziare alla comunione o di accettarla con beneficio d'inventario, quando essa abbia avuto l'amministrazione dei beni, a norma dell'art. 222. Si è ritenuto inopportuno l'emendamento, perchè avrebbe portato alla conseguenza di privare di tali diritti la moglie anche quando abbia amministrato per un brevissimo periodo. La regola, secondo la quale è data solo alla moglie la facoltà di rinunciare o di accettare con beneficio d'inventario, è giustificata dal fatto che la moglie è normalmente estranea all'amministrazione e, nei casi previsti dall'art. 222, la sua amministrazione è circoscritta, temporanea e sottoposta a cautele, a differenza di quella del marito, che è libera, anche per quanto riguarda la disponibilità dei beni. Della filiazione. DELLA FILIAZIONE LEGITTIMA. Dello stato di figlio legittimo.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 135
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art226 · fonte su Normattiva