Art. 78 — T. U. 1926, art. 76
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[1]Adempiuto a quanto e' prescritto dall'art. 75, e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:
[2]1° dichiara chiusa la votazione;
[3]2° accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale. Questa lista, prima che si inizi lo spoglio dei voti, deve in ciascun foglio essere firmata da due scrutatori, nonche' dal presidente ed essere chiusa in un piego sigillato collo stesso bollo della sezione. Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, ed il piego stesso e' immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, che ne rilascia o ne trasmette subito ricevuta;
[4]3° estrae e conta le schede rimaste nei due pacchi e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevute le schede non le abbiano riportate o le abbiano consegnate senza il bollo o la firma del presidente o dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori inscritti che non hanno votato. Tali schede vengono, con le stesse forme indicate nel n. 2, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento prima che si proceda allo spoglio dei voti;
[5]4° procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente, dalla prima urna, ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi, aperta la scheda, enuncia ad alta voce la risposta data dall'elettore e passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme col segretario, prende nota separatamente del numero dei voti favorevoli e di quelli contrari che va riportando la lista dei deputati designati. Il segretario proclama tale numero ad alta voce. Un terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto e' stato spogliato, nella seconda urna, collocata alla sinistra del presidente sul tavolo dell'ufficio.
[6]E' vietato estrarre dalla prima urna una scheda, se quella precedentemente estratta non sia stata, dopo spogliato il voto, posta nella seconda urna. Le schede non possono essere toccate da altri fuorche' dai componenti del seggio;
[7]5° conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti, quanto al numero dei voti favorevoli e dei voti contrari riportati dalla lista dei deputati designati, sommato a quello dei voti nulli e dei voti contestati e non assegnati;
[8]6° distrugge le schede residue non preferite dall'elettore per l'espressione del voto e contenute nelle urne situate nell'interno di ciascuna cabina.
[9]Le suddette operazioni debbono essere compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.
[10]Le schede corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate nella faccia posteriore dal presidente e da almeno due scrutatori, ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in nn piego insieme a quelle comunque deteriorate o restituite senza bollo o senza firma. Detto piego portante l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo della medesima e le firme del presidente e di almeno due scrutatori deve essere annesso all'esemplare del verbale, di cui all'articolo 82.
[11]Tutte le altre schede spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme ed i sigilli prescritti nel precedente capoverso, da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'articolo 81.
[12]Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, tanto che siano stati quanto che non siano stati attribuiti; e delle deeisioni prese dal presidente.
[13]Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo e nel primo comma dell'articolo 81 non possono essere sospese per nessuna ragione e debbono essere ultimate non oltre le ore ventiquattro del giorno in cui ha avuto luogo la votazione.
Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva