Art. 516 c.p. — Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 APRILE 2026, N. 75
Testo vigente dal 29 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 396 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 APRILE 2026, N. 75
Testo vigente dal 29 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 396 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1930
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 10 e 28 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni di origine), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 25 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso…
ECLI:IT:COST:1998:243 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 28 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituz…
ECLI:IT:COST:1997:456 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 517-sexies — Frode alimentare
… transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande…
Art. 105
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 APRILE 2026, N. 78…
Art. 444 — Commercio di sostanze alimentari nocive
Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte ne' adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa…
Art. 109
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 APRILE 2026, N. 78.…
Art. 442 — Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate
Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in …
Art. 517-bis
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 APRILE 2026, N. 75…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il delitto di frode nell'esercizio del commercio può commettersi soltanto in relazione alle cose mobili, come è detto espressamente nell'articolo 515. Alla Commissione parlamentare parve inutile codesta espressa menzione, ritenendo essa evidente che quel delitto non può commettersi in relazione a cose immobili. Ma ciò che può essere evidente per l'alta sapienza della Commissione, può non esserlo per tutti coloro che debbono osservare ed applicare la legge; tanto è vero che nell'applicazione dell'articolo 295 del codice del 1889, che parla semplicemente di «cose», è sorto il dubbio se la disposizione potesse riguardare anche gli immobili. TITOLO IX. Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.
Relazione al Codice penale (1930), n. 169
Il primo capo di questo titolo è costituito dai delitti contro la libertà sessuale. Questa designazione dell'oggetto giuridico della classe di delitti, di cui si tratta, non incontrò l'approvazione della Commissione parlamentare, perchè, a suo avviso, una libertà sessuale non esiste, e perchè con quei reati si offende non la libertà, ma beni spirituali della persona (pudore, ecc.) e beni materiali (integrità fisica). La Commissione, quindi, consigliò di sostituire, alla predetta rubrica, l'altra: «delitti sessuali» o «delitti contro i rapporti sessuali», se non si preferisse ritornare a quella del capo I, titolo VIII, libro II del codice del 1889. È tuttavia da osservare che l'espressione: delitti sessuali, è piuttosto, per così dire, letteraria che giuridica, in quanto non accenna al diritto leso, ma soltanto al movente, o al fatto materiale. Se poi si dicesse: delitti contro i rapporti sessuali, si sposterebbe la questione, senza risolverla e senza indicare l'oggetto giuridico di tali reati, presupponendo, inoltre, «rapporti» sessuali, che possono anche non esistere, come nel ratto. Il codice finora vigente elude il problema, perchè non dice quale sia l'obiettività giuridica dei delitti in parola e si limita soltanto ad indicare il nomen juris di ciascuno di essi. I delitti in discorso sono caratterizzati dalla violenza o dalla frode. Ora, tanto l'una quanto l'altra ledono la libertà, e precisamente quella libertà che consiste nella libera disposizione del proprio corpo ai fini sessuali, entro i limiti del diritto e del costume sociale. E invero l'esistenza di tale libertà, tra i beni giuridici delle persone, non può essere negata. Non è esatto, infine, che nei delitti contro la libertà sessuale si offenda la integrità fisica o il pudore. Nel ratto, ad esempio, non si offende, o può non offendersi, nè questo nè quella, mentre si offende la libertà sessuale, in quanto vi è una restrizione della libertà commessa a fini sessuali. L'offesa al pudore è considerata nei delitti compresi nel capo secondo di questo titolo.
Relazione al Codice penale (1930), n. 170
urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art516 · fonte su Normattiva