Art. 87T. U. 1926, art. 85

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[1]Entro tre giorni da quello in cui la Camera dei deputati avra' pronunciato sull'elezione, il Presidente della Camera ne da' notizia, per mezzo del Procuratore generale presso la Corte d'appello, al pretore, presso il quale sono state depositate, ai termini dell'articolo 81, le schede relative.

[2]Nei venti giorni successivi, il pretore, assistito da due elettori del comune capoluogo del mandamento designati dal podesta', deve constatare l'integrita' dei sigilli e delle firme di tutti i pieghi di schede delle varie sezioni e farli bruciare in loro presenza e in seduta pubblica.

[3]Anche di questa operazione viene redatto apposito verbale, firmato dal pretore e dai due elettori presenti.

[4]Nel caso che la Camera abbia inviato gli atti dell'elezione all'autorita' giudiziaria o che siasi altrimenti promossa azione per reati elettorali concernenti l'elezione, le schede non possono venir bruciate, se non dopo che il procedimento sia completamente esaurito.

Testo vigente dal 8 settembre 1928 al 9 maggio 2025 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-09-02;1993~art87 · fonte su Normattiva