Art. 1T. U. 2 settembre 1919, n. 1495, art. 1

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Per essere elettore e' necessario di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, ne' per l'uno ne' per l'altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia italiani, partecipano anch'essi alla qualita' di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalita' per decreto Reale e prestato giuramento di fedelta' al Re. L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani e' regolato dalla legge 13 giugno 1912, n. 555.

Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art1 · fonte su Normattiva