Art. 100
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[1]Il deputato eletto in due circoscrizioni deve dichiarare alla Camera, entro gli otto giorni dalla convalidazione delle due elezioni, quale sia la circoscrizione da lui prescelta.
[2]In mancanza di opzione entro questo termine, la Camera sorteggia il nome della circoscrizione alla quale il deputato deve essere assegnato.
[3]Il posto di deputato che rimanga vacante per effetto della opzione o del sorteggio, di cui ai due comma precedenti, o per ineleggibilita' preesistente alla elezione, verra' attribuito al candidato che nella medesima lista circoscrizionale lo segue immediatamente nell'ordine accertato dall'Ufficio centrale nazionale.
[4]Ove nella stessa lista non segua alcun altro candidato il posto resta vacante.
[5]La Giunta delle elezioni procede alla proclamazione, salvo la verifica dei titoli.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925 · versione 0 su Normattiva