Art. 100

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]((Nessuno puo' accettare la candidatura in piu' di due Collegi.

[2]Il deputato eletto in due Collegi deve dichiarare alla Camera, entro gli otto giorni dopo che essa ne abbia riconosciute valide le elezioni, quale sia il Collegio, di cui egli intenda di esercitare la rappresentanza.

[3]In difetto di opzione entro questo termine, la Camera precede per estrazione a sorte alla designazione del Collegio, che deve eleggere un nuovo deputato.

[4]La elezione del deputato che abbia accettata la candidatura, in piu' di due Collegi e' nulla)).

Testo vigente dal 21 febbraio 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art100 · fonte su Normattiva