Art. 30T. U. 1919, art. 30, e legge 18 novembre 1923, n. 2444

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[1]La Commissione elettorale comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, provvede alla ripartizione del Comune in sezioni a norma dell'art. 29; determina la circoscrizione delle singole sezioni, nonche' il luogo della riunione per ciascuna di esse e compila la lista degli elettori per ciascuna sezione o frazione compresa nel territorio del proprio Comune.

[2]Detta lista deve avere tre colonne per ricevere rispettivamente, a norma degli articoli 66 e 69, le firme di identificazione degli elettori, il numero della scheda consegnata all'elettore e le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti.

[3]L'elettore e' assegnato alla sezione, nella cui circoscrizione ha, secondo le indicazioni della lista, la sua abitazione.

[4]Gli elettori, che non hanno abitazione nel Comune o non hanno fatta la dichiarazione secondo l'art. 11, sono ripartiti nelle liste delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.

[5]Saranno anche compresi nelle liste, suddivisi per sezioni in ordine alfabetico, e inscritti in fogli susseguenti a quelli in cui sono inscritti gli altri elettori, gli emigrati, di cui al penultimo comma dell'art. 17.

[6]L'elettore, che trasferisca la propria abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione, ha diritto di essere trasferito nella lista degli elettori della stessa sezione. La domanda sottoscritta dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco non piu' tardi del 15 dicembre.

[7]Gli elettori, che non sappiano sottocrivere, possono fare la domanda verbalmente nei modi indicati nell'art. 11.

[8]La Commissione comunale fa le variazioni nelle liste delle due sezioni, unendo la domanda alla lista della sezione, in cui inscrive l'elettore. Nessuna variazione puo' essere fatta senza domanda.

[9]Non piu' tardi del 31 gennaio la Commissione comunale, con avvisi da affiggersi in luoghi pubblici, invita chiunque abbia reclami da fare contro la ripartizione del Comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la formazione della lista degli elettori di ciascuna sezione, il trasferimento di essi da una sezione ad un'altra e la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna sezione, a presentarli entro il 15 febbraio alla Commissione elettorale della Provincia. Durante questo tempo, il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi devono rimanere nella segreteria comunale con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

[10]Il 1° febbraio il sindaco notifica al Prefetto della Provincia l'affissione degli avvisi.

[11]I reclami possono anche essere, presentati nello stesso termine alla Commissione comunale che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascia ricevuta.

[12]Il presidente della Commissione comunale non piu' tardi del 1° marzo deve trasmettere al presidente della Commissione provinciale il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare delle liste coi documenti relativi e coi reclami che fossero pervenuti.

[13]Entro il 30 aprile la Commissione elettorale provinciale decide sui reclami, approva la lista degli elettori di ciascuna sezione, tenendo conto delle deliberazioni e decisioni da essa prese in virtu' dell'art. 27, e l'autentica. Il presidente deve vidimarne ciascun foglio.

[14]Entro lo stesso termine la Commissione provinciale trasmette al Ministero dell'interno le proposte riguardanti nuova o mutata costituzione delle sezioni comprendenti piu' Comuni o frazioni di Comuni. Il Ministero dell'interno comunica il relativo decreto Reale alla Commissione provinciale, la quale ne da' immediato avviso ai singoli Comuni.

[15]Quando, con decreto Reale, Comuni o frazioni di Comuni sono costituiti in nuova sezione, entro quindici giorni da quello dell'avviso, di cui al comma precedente, la Commissione comunale provvede alla formazione della lista della sezione ed alla pubblicazione degli avvisi, di cui al nono comma del presente articolo. I reclami a norma del comma undecimo possono essere presentati nei quindici giorni successivi, trascorsi i quali la lista deve essere trasmessa dalla Commissione comunale alla Commissione provinciale.

Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art30 · fonte su Normattiva