Art. 86
[2]Per gli accertamenti, per le rettifiche delle dichiarazioni, per la risoluzione delle controversie e per la riscossione della imposta straordinaria valgono le norme vigenti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile. Per la riscossione compete all'esattore l'aggio contrattuale, esclusa l'addizionale prevista dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 nonche' l'eventuale maggiorazione, di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1949, n. 944.
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva