Art. 37T. U. 1919, art. 37 e legge 18 novembre 1923, n. 2444

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

[2]Una copia della lista elettorale permanente rettificata, compilata dal segretario comunale o debitamente autenticata dallo Commissioni elettorali del Comune e della Provincia, sara' conservata negli archivi della Prefettura.

[3]La lista del Comune deve essere riunita in un registro e conservata negli archivi del Comune.

[4]I Comuni possono riunire in unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa.

[5]Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun inscritto, la qualita' di elettore politico o amministrativo o l'una e l'altra.

[6]La lista deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo all'inscrizione di ciascun elettore, nonche' l'abitazione dei singoli elettori agli effetti del terzo comma dell'articolo 30.

[7]Chiunque puo' copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi e le liste definitive del Comune o della circoscrizione e le liste degli elettori delle sezioni.

Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art37 · fonte su Normattiva