Art. 37 — T. U. 1919, art. 37 e legge 18 novembre 1923, n. 2444
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[1]Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.
[2]Una copia della lista elettorale permanente rettificata, compilata dal segretario comunale o debitamente autenticata dallo Commissioni elettorali del Comune e della Provincia, sara' conservata negli archivi della Prefettura.
[3]La lista del Comune deve essere riunita in un registro e conservata negli archivi del Comune.
[4]I Comuni possono riunire in unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa.
[5]Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun inscritto, la qualita' di elettore politico o amministrativo o l'una e l'altra.
[6]La lista deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo all'inscrizione di ciascun elettore, nonche' l'abitazione dei singoli elettori agli effetti del terzo comma dell'articolo 30.
[7]Chiunque puo' copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi e le liste definitive del Comune o della circoscrizione e le liste degli elettori delle sezioni.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva