Art. 40
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[1]Il numero dei deputati per tutto il Regno e' di Tutto il Regno forma un Collegio Unico Nazionale, e sono costituite circoscrizioni elettorali secondo la tabella A allegata come parte integrante della presente legge.
[2]Tale tabella contiene altresi' il riparto del numero dei deputati per ogni circoscrizione, giusta il risultato dell'ultimo censimento decennale della popolazione del Regno.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925 · versione 0 su Normattiva