Art. 40
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[1]((Il numero dei deputati per tutto il Regno e' di L'elezione dei deputati e' fatta, a scrutinio uninominale secondo la circoscrizione per collegi che sara' determinata con decreto Reale, sentite le Commissioni del Senato e della Camera incaricate di esaminare il presente disegno di legge. Le Commissioni suddette resteranno in carica anche in caso di scioglimento della Camera. La circoscrizione sara', stabilita in guisa che ogni collegio sia contenuto tutto nell'ambito di una stessa Provincia.
[2]La tabella dei collegi cosi' formata fara' parte integrante della presente legge)).
Testo vigente dal 21 febbraio 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva