Art. 41
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[1]Il reparto del numero dei deputati per ogni circoscrizione deve essere riveduto per legge nella prima sessione, che succede alla pubblicazione del decennale censimento ufficiale. Il reparto e' fatto in proporzione della popolazione delle circoscrizioni accertata col censimento medesimo.
[2]I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei Comuni, Mandamenti, Circondari e Provincie, che abbiano luogo durante il tempo che precede la decennale revisione, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale anteriormente stabilita.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925 · versione 0 su Normattiva