Art. 41
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]((Il reparto del numero dei deputati per ogni Provincia e la corrispondere circoscrizione dei Collegi debbono essere riveduti per legge nella prima sessione che succede alla pubblicazione del decennale censimento della popolazione)).
[2]I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria dei Comuni, Mandamenti, Circondari e Provincie, che abbiano luogo durante il tempo che precede la decennale revisione, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale anteriormente stabilita.
Testo vigente dal 21 febbraio 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva