Art. 42
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[1]Il Collegio unico nazionale e' convocato dal Re.
[2]Dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno del Regio decreto di convocazione del Collegio alla domenica stabilita per le elezioni devono decorrere almeno settanta giorni.
[3]I sindaci di tutti i Comuni del Regno daranno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con appositi avvisi e cureranno, quindici giorni prima della data stabilita per le elezioni politiche, la pubblicazione, nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, del manifesto contenente le liste dei candidati trasmesso a norma dell'articolo 54.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925 · versione 0 su Normattiva