Art. 42

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]((I Collegi elettorali sono convocati dal Re.

[2]Quando per qualsiasi causa resti vacante un Collegio, si deve procedere all'elezione nel termine di quarantacinque giorni dalla data del messaggio del Presidente della Camera dei deputati, che partecipa al Ministro per l'interno la vacanza.

[3]Dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regio decreto di convocazione del Collegio alla domenica stabilita per la elezione debbono decorrere almeno trenta giorni.

[4]Il sindaco di ciascun Comune del Collegio da' notizia del decreto al pubblico, con apposito manifesto)).

Testo vigente dal 21 febbraio 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;2694~art42 · fonte su Normattiva