Art. 52
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[1]Le liste recanti il cognome e nome dei candidati, e comprendenti non piu' di due terzi del numero dei deputati assegnato a ciascuna circoscrizione, e non meno di tre candidati, debbono essere presentate da almeno trecento e non piu' di cinquecento elettori inscritti nelle liste elettorali dei Comuni della circoscrizione stessa. Al cognome e nome dei candidati potra' aggiungersi anche la paternita' od eventualmente anche altra indicazione che sia necessaria per identificare i candidati stessi. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata dal sindaco di un Comune della circoscrizione, o da un notaio, o dal Regio console in caso di assenza dal Regno.
[2]Alla lista devesi allegare il certificato di nascita di ciascun candidato, salvo per gli ex-deputati gia' convalidati.
[3]Un candidato non puo' essere in alcun caso compreso in liste portanti contrassegni diversi, ma puo' essere compreso in liste portanti lo stesso contrassegno in non piu' di due circoscrizioni.
Testo vigente dal 7 gennaio 1924 al 21 febbraio 1925 · versione 0 su Normattiva